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L art. 32 legge 218 del 1995, amplia in modo notevole la giurisdizione italiana in tale settore. Difatti, ai casi trattati dall art. 3 della medesima norma riguardanti il domicilio o la residenza dello straniero in territorio italiano, si associano, il principio generale della ricezione della potestà giudiziale da parte del suddetto ed i particolari parametri sanciti per la competenza interna, cui rinvia l art. 3 , secondo comma, ultima parte.

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Ai parametri di competenza complessivi, se ne sommano altri due, esclusivi, per le problematiche di cui stiamo trattando: la cittadinanza italiana di uno dei coniugi e la realizzazione dell unione matrimoniale in territorio italiano.

Per merito del primo ufficio giudiziario speciale, quello della cittadinanza italiana del soggetto in questione, i cittadini italiani si vedono sempre affermata l eventualità di domandare la separazione o il divorzio ad un tribunale italiano con attuazione della legislazione italiana, quando questi istituti giuridici non sono disciplinati dalla normativa straniera in alternativa adattabile.

Il secondo istituto speciale, invece, quello che riguarda la celebrazione dell unione matrimoniale in Italia, è una atto nuovo ammesso con la suddetta norma di modifica, per richiedere divorzio e separazione in territorio italiano.

I coniugi che vogliono divorziare, possono farlo secondo l attuale procedimento della separazione legale e del divorzio dopo tre anni dalla data della separazione, ciò sia in caso di richiesta congiunta e di comune accordo o per disaccordo.

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Perciò, bisognerà far riferimento all ordinario procedimento prescritto dal codice di procedura civile italiano, e ricorrere al foro del luogo in questione. Se i coniugi intendono fare richiesta congiunta o concordata, possono divorziare nello Stato di cui l extracomunitario è originario, osservando la legge dello stato straniero e non è indispensabile la separazione legale, salvo che le leggi dello Stato d origine non la pretendano.