Studio legale italiano lavoratori italiani Londra Wells
L art. 49 della legge n. 88 del 1989, che introduce nuovi elementi rispetto a quanto sancito dall art. 2195 cod. civ. , ha stabilito la categorizzazione delle aziende, a tutti gli scopi contributivi e assistenziali, in cinque differenti sezioni (industria, artigianato, settore agricolo, terziario, settore creditizio e assicurativo), ha stabilito in dettaglio l aderenza all ambito terziario delle società che esercitano tali tipologie di prestazioni: a) commerciale, b) di elaborazione e concessione di servizi, c) specialistiche e artistiche, d) accessorie alle suddette.
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Le società di produzione e concessione di servizi sono comprese sul piano contributivo nell ambito terziario insieme alle società che svolgono le altre succitate funzioni, ma non sono società commerciali.
Per questo, alle società di servizi non va applicata la disposizione dell art. 7 comma 7 del d. l. n. 148 del 1993, modificato con emendamenti dalla legge n. 236 del 1993, e avvalorato da seguenti norme giuridiche, in base alle quali le deliberazioni concernenti l integrazione del salario vengono applicate alle aziende che svolgono esercizi commerciali le quali impiegano non meno di 50 lavoratori.
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Tale disposizione, di limitata definizione poiché atto normativo particolare, è applicabile esplicitamente soltanto alle aziende che svolgono prestazioni di intercessione nello spostamento delle merci e non e adattabile in maniera estensiva o conforme alle aziende di elaborazione e fornitura di servizi, sebbene le suddette (prima categorizzate nell ambito industriale in base all art. 2195 cod. civ. ) siano ora collocate nell ambito terziario congiuntamente alle aziende commerciali.
La complessiva classificazione nel medesimo ambito, a scopi contributivi, di aziende che forniscono prestazioni differenti a livello economico non implica, difatti, l istintiva espansione della disciplina giuridica inerente a ciascuna tipologia di azienda alle ulteriori.
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E risaputo che la disciplina del provvedimento eccezionale di integrazione del salario, e quello associato del processo di trasferibilità, non è genericamente adottabile ma è idonea solo per tipologie di aziende specificate dalla norma, a prescindere dalla loro classificazione a scopi pensionistici.
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La disciplina di tale aspetto, d altra parte, non permette di poter riscontrare incertezze di costituzionalità con gli artt. 3 e 38, dato che chi applica la legge ha la discrezionalità di disciplinare in maniera diversa contesti di fatto differenti, che tengano conto delle particolari necessità di ogni situazione economica e sociale, e preso atto che le aziende commerciali e quelle di elaborazione e fornitura di servizi mostrano indubbiamente delle specificità che non ne permettono la comparazione.