L oltraggio è disciplinato dal Capo II del Codice Penale che si occupa dei reati all Onore. L oltraggio, nel settore penale, è il reato presunto e regolato dall art. 594 del codice penale secondo il quale: Chiunque ingiuria l onore o lo status di un individuo presente è sanzionato con la detenzione fino a sei mesi o con l ammenda fino ad un massimo di 516 euro.
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Alla medesima sanzione è soggetto chi compie il reato tramite strumenti telegrafici o telefonici, o con elaborati o rappresentazioni grafiche, rivolti all individuo leso. La sanzione consiste nella detenzione fino a un anno o dell ammenda fino a euro 1. 032, se l ingiuria consta nell imputazione di un fatto stabilito.
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Le sanzioni sono maggiori se l oltraggio avviene alla presenza di più individui. L mancanza di Soccorso è un reato contro l individuo, e in particolar modo relativo alla vita e l integrità della persona.
Questa legge ha l obiettivo di fortificare i valori di solidarietà. E un illecito omissivo specifico, per il quale la legge viene sanziona la non avvenuta adozione di un comportamento considerato obbligatorio, a prescindere dall avvenimento di un episodio consequenziale alla suddetta mancanza.